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Channel: Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - - cassazione
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Cassazione

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Cassazione - No al trasferimento dopo reintegra

La Cassazione con la sentenza 11927/13 ha stabilito che il lavoratore reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri l'esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro.

Nel caso giudicato dalla Corte, l'azienda, durante i precedenti giudici di merito non è stata in grado di chiarire le ragioni sottese al cambio di sede di lavoro, e quindi il provvedimento è stato considerato alla stregua di un trasferimento illegittimo. Per questo motivo la Corte ha ritenuto legittimo che sia annullato anche il licenziamento intimato nei confronti del dipendente per assenza ingiustificata in quanto il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad un'eccezione di inadempimento. La Corte infine ha evidenziato che gli atti illegittimo del datore di lavoro possono essere lecitamente disattesi dal dipendente, senza valide conseguenze sul piano disciplinare.


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