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Channel: Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - - cassazione
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Cassazione

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L’indennità di disoccupazione non spetta agli artisti: la Cassazione ribadisce l’esclusione La Cassazione interviene nuovamente sul regime della indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti al personale artistico e, dando seguito all’orientamento già espresso con la precedente decisione del 2010 (n. 12355), esclude che la normativa in vigore possa consentire l’attribuzione di tale prestazione ai soggetti che esplicano mansioni di tipo artistico: nel caso di specie si trattava di un violinista di enti lirici e fondazioni musicali. In materia di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, ha motivato la Corte, i beneficiari della prestazione previdenziale devono essere individuati esclusivamente in base alle vigenti leggi, e in particolare alla disposizione che espressamente esclude il beneficio dell'indennità di disoccupazione involontaria per il personale artistico, teatrale e cinematografico (art. 40, n. 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936 ). La normativa ha dato luogo a notevoli difficoltà applicative che hanno portato alcune sedi territoriali dell’Inps, in numerosi casi, a negare l’indennità di disoccupazione indiscriminatamente sol perché il richiedente operava nel settore dello spettacolo pur con mansioni assolutamente prive di contenuti artistici e di stampo prettamente creativo ed autoriale . La Sede centrale dell’Istituto, per uniformare le prassi degli uffici, di frequente incongrue e disomogenee, ha di recente nuovamente messo mano al problema , anche sulla scorta della pronuncia del 2010 sopra citata ; l’Istituto pertanto ha diramato una circolare (n. 105 del 582011) seguita da altra del 1322012 n. 22 ambedue corredate da un elenco che, individuando analiticamente le categorie professionali da annoverare nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, definisce, per converso, le categorie professionali che vi sono ammesse. (Cassazione Sezione Lavoro del 17 luglio 2013 n. 17273 , Pres. Lamorgese , Rel.Venuti).


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